Art. 9.

                           Borsa di studio

    Ai  dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale
complessivo  non  superiore a L. 15.000.000 (quindicimilioni), verra'
conferita,  ai  sensi  e  con  le modalita' stabilite dalla normativa
vigente,  una  borsa  di studio il cui importo, previsto dall'art. 1,
del   decreto   ministeriale   11 settembre   1998,   sara'  adeguato
annualmente agli aumenti di legge.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.