Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  esaminatrice  del  concorso  sara'  nominata con
provvedimento di questa amministrazione, garantendo il rispetto delle
situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente e, ai
sensi  dell'art. 5  del  regolamento  sull'accesso all'impiego presso
l'Universita'   degli   studi  di  Bologna  da  parte  del  personale
tecnico-amministrativo,  adottato  con  decreto  rettorale n. 691 del
26 maggio  1998,  sara' formata da tre o cinque membri e composta: da
un  presidente  e  da  almeno  due  esperti nelle materie oggetto del
concorso o nella selezione del personale.
    Il  presidente  verra' scelto fra soggetti di idonea qualifica ed
esperienza,  rientranti  nelle  categorie di cui all'art. 9, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 o
fra dirigenti pubblici o privati, i vice-dirigenti o gli appartenenti
ai ruoli speciali dell'area tecnico-scientifica e delle biblioteche o
fra i professori universitari.
    Le   funzioni  di  segretario  saranno  svolte  da  un  impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
    Alla   suddetta   commissione  possono  essere  aggregati  membri
aggiunti  per  materie  speciali  o esperti in possesso di competenze
specifiche relative alla selezione del personale.