Art. 9.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I   vincitori,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,  a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto  individuale  di  lavoro  un  certificato medico attestante
l'idoneita'  fisica alle mansioni ed e' esonerato dalla presentazione
di   ogni  altra  documentazione.  La  copia  integrale  dello  stato
matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
    Scaduto  inutilmente  il termine di cui al comma 1 e' fatta salva
la  possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento, non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto,  ovvero  si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione  del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i  motivi,
proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    Il  nuovo  assunto  sara'  invitato  a regolarizzare entro trenta
giorni    dalla    data    della    nuova    richiesta    da    parte
dell'amministrazione,   a   pena   di  decadenza,  la  documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile.