Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    E'  ammesso  a partecipare al suddetto concorso esclusivamente il
personale   delle   universita'   e   degli  istituti  di  istruzione
universitaria  appartenente  all'ottava e settima qualifica dell'area
funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, che abbia maturato,
rispettivamente,  quattro  ed  otto  anni di effettivo servizio nella
predetta qualifica, ed in possesso dei seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      2)   titolo   di   studio:  diploma  di  laurea  in  ingegneria
elettronica; si terra' conto di eventuali equipollenze disposte dalla
normativa  vigente. Per coloro che sono privi del presente diploma di
laurea   l'anzianita'  richiesta  ai  fini  della  partecipazione  al
concorso  e' aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio
nelle ricordate qualifiche dell'area funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria.
    Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente  a  quello suindicato, in base ad accordi internazionali
ovvero  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 332  del testo unico 31
 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      3) eta' non inferiore agli anni 18;
      4)  idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione accertera'
con  visita  medica  di  controllo l'idoneita' fisica all'impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
      5)  di  essere in posizione regolare in relazione agli obblighi
di leva;
      6) godimento dei diritti politici.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
licenziati  destituiti  o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti   i   requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  dai
candidati   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.