Art. 3-bis.

                             T i t o l i

    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti presentati dai candidati, secondo le categorie di punteggio
previste nell'allegato 3 al presente bando.
    Tali  titoli,  in  carta  semplice,  possono essere allegati alla
domanda  in  originale, in copia autenticata o in fotocopia con unita
autodichiarazione,  in  forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',   che   ne   attesti  la  conformita'  all'originale.  La
sottoscrizione  della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
non  e'  piu'  soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del
dipendente   addetto   al  ricevimento,  ovvero  sia  accompagnata  a
fotocopia,  anche  non  autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
    Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403,  tali  titoli  -  eccettuate  le  pubblicazioni,  sono
altresi'   comprovabili   mediante   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione  che,  per  poter  essere  valutata dalla commissione,
dovra' contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato
sostituito.
    Si  precisa  che,  con riguardo ai titoli relativi agli incarichi
svolti  nell'ambito  di  rapporti  di  servizio  presso universita' e
pubbliche  amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli
incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione.
    Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si  fa  presente, altresi', che le dichiarazione mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    Non  saranno  valutati  i  titoli  eventualmente  gia' prodotti a
questa  amministrazione  cui  il  candidato faccia riferimento, ne' i
titoli    che    dovessero   pervenire   a   questa   amministrazione
successivamente  alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione o che comunque facciano riferimento a
periodi o eventi successivi a tale data.
    Ai  sensi  dell'art.  11  del decreto ministeriale n. 534/1988 la
commissione  determinera'  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli e
procedera'  alla  stessa prima dello svolgimento delle prove scritte.
Il  risultato  di  tale  valutazione  sara' visibile agli interessati
prima  della  effettuazione  delle  prove  scritte  sul seguente sito
Internet     dell'Universita'     degli     studi     di     Bologna:
http://www.unibo.it/avl/vita/vita.htm
    Come  previsto  dallo  stesso  art. 11,  soltanto i candidati che
abbiano  ottenuto  in  sede di valutazione dei titoli un punteggio di
almeno  20/40  saranno  convocati  per  lo  svolgimento  delle  prove
scritte,   a  mezzo  raccomandata  indicante  il  predetto  punteggio
ottenuto.