Art. 6.

                         Commissione d'esame

    1)  La  commissione  d'esame,  nominata dal comitato regionale di
proposta della scuola di specializzazione, risulta cosi' composta:
      1. da  un  membro  del  comitato  regionale  di  proposta della
scuola, quale presidente della commissione;
      2. da un membro di ciascun consiglio di sezione;
      3. da  un  docente  universitario  per  ognuno  degli Indirizzi
attivati e da uno dell'area delle scienze dell'educazione;
      4. da   un   rappresentante   del   sovraintendente  scolastico
regionale.
    2)  Per  la  predisposizione  e  la  valutazione  delle prove, la
commissione si articolera' in sottocommissioni; queste possono essere
integrate da docenti universitari delle singole sezioni delle scuole.
Esse risulteranno cosi' composte:
      1. dal membro di consiglio di sezione della scuola;
      2. da  un  docente  universitario  per  ognuno  degli indirizzi
attivati in sede;
      3. da un docente dell'area di scienze dell'educazione.