Art. 6. Commissione d'esame 1) La commissione d'esame, nominata dal comitato regionale di proposta della scuola di specializzazione, risulta cosi' composta: 1. da un membro del comitato regionale di proposta della scuola, quale presidente della commissione; 2. da un membro di ciascun consiglio di sezione; 3. da un docente universitario per ognuno degli Indirizzi attivati e da uno dell'area delle scienze dell'educazione; 4. da un rappresentante del sovraintendente scolastico regionale. 2) Per la predisposizione e la valutazione delle prove, la commissione si articolera' in sottocommissioni; queste possono essere integrate da docenti universitari delle singole sezioni delle scuole. Esse risulteranno cosi' composte: 1. dal membro di consiglio di sezione della scuola; 2. da un docente universitario per ognuno degli indirizzi attivati in sede; 3. da un docente dell'area di scienze dell'educazione.