Art. 7.

                          Titoli valutabili

    1)  La commissione attribuira' per ogni candidato una valutazione
ai seguenti titoli, con punteggi massimi indicati:
      a) attivita'  documentate  di cui all'art. 2 comma 1 lettera b)
un  massimo  complessivo  di  10  punti;  le attivita' svolte possono
essere  documentate  e  valutate  sulla  base  degli elementi forniti
tramite   dichiarazioni   dei  responsabili  delle  attivita'  svolte
(presidi,  responsabili  di  progetto,  direttori di ricerca, ecc.) o
dichiarazioni di atto notorio;
      b) pubblicazioni  di  ricerca  didattica  e  di  ricerca  sulla
formazione   o  relative  tematiche  trasversali  rilevanti  ai  fini
didattici  (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di
genere,  disagio  e  handicap),  per  un massimo complessivo di dieci
punti,    nell'attribuzione    dei   quali   verranno   valutati   in
misura maggiore  i  titoli aventi specifica attinenza con le funzioni
richieste;
      c) titoli  culturali aggiuntivi anche conseguiti all'estero per
un   massimo   complessivo  di  dieci  punti;  dottorati,  scuole  di
specializzazione,  laurea aggiuntiva (che non riguardi specificamente
l'insegnamento  o la didattica, nel qual caso rientrano nel punto a),
corsi di perfezionamento, altri concorsi, etc.