Art. 12.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per l'ammissione alla selezione pubblica e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
      a) diploma  d'istruzione  secondaria  di secondo grado indicato
nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    Si prescinde dal titolo suddetto per il personale nella qualifica
immediatamente  inferiore  in  servizio  da  almeno cinque anni senza
demerito.
      b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
cittadini  di  uno  degli  stati  membri  dell'Unione  europea.  Sono
equiparati  ai  cittadini  dello  Stato gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
      c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      d) idoneita' fisica all'impiego;
      e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
      f) non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego  statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente   della   Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  per  aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile;
      g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  nel  bando di concorso per la presentazione della
domanda d'ammissione.
    L'amministrazione  puo'  disporre,  in  ogni momento, con decreto
motivato  del  rettore  l'esclusione  dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.
    I  cittadini  dell'Unione europea devono dichiarare di godere dei
diritti  civili  e  politici  anche  negli stati di appartenenza o di
provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

                               Art. 13


                            Preselezione

    L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  procedere  a
preselezione,  per la selezione pubblica, mediante l'assegnazione del
punteggio  massimo  complessivo di 10, sostenendo una prova anche con
l'ausilio  di  sistemi  informatici,  mediante il ricorso a tests o a
quesiti a risposta multipla o a quesiti a risposta sintetica volti ad
accertare la cultura generale e la preparazione nelle materie oggetto
delle prove di esame.
    Saranno  ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che a
seguito  della  preselezione  si  saranno  collocati  nella  relativa
graduatoria entro i primi 100.
    L'assenza  alla  prova  di  preselezione comportera' l'esclusione
dalla selezione quale ne sia la causa.

                               Capo II


                         Selezione riservata