Art. 12. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alla selezione pubblica e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma d'istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Si prescinde dal titolo suddetto per il personale nella qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito. b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) eta' non inferiore agli anni diciotto; d) idoneita' fisica all'impiego; e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo; f) non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda d'ammissione. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. I cittadini dell'Unione europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Art. 13 Preselezione L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione, per la selezione pubblica, mediante l'assegnazione del punteggio massimo complessivo di 10, sostenendo una prova anche con l'ausilio di sistemi informatici, mediante il ricorso a tests o a quesiti a risposta multipla o a quesiti a risposta sintetica volti ad accertare la cultura generale e la preparazione nelle materie oggetto delle prove di esame. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che a seguito della preselezione si saranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi 100. L'assenza alla prova di preselezione comportera' l'esclusione dalla selezione quale ne sia la causa. Capo II Selezione riservata