Art. 4.

                  Titoli valutabili e prove d'esame

    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    I  titoli  che  i  candidati dovranno indicare in domanda saranno
valutati secondo la seguente griglia:
      a) titoli  di  studio  (fino  ad  un  massimo  di  punti 4/10):
compresa la valutazione conseguita nel titolo di studio richiesto per
l'ammissione alla selezione; sono valutabili i titoli accademici e di
studio  quali  lauree, diplomi, specializzazioni, dottorati, borse di
studio presso lo Stato o enti pubblici, ecc.
      b) titoli  di  servizio  (fino ad un massimo di punti 4/10): e'
valutabile  ogni anno di servizio o frazione di esso pari o superiore
a  mesi  6 continuativi prestato anche a tempo determinato, presso lo
Stato  o  enti  pubblici,  in  mansioni  equivalenti o superiori alla
qualifica  del  posto  messo  a  concorso;  un ulteriore punteggio e'
attribuito al predetto servizio se svolto nelle Universita';
      c) altri  titoli  (fino  ad  un  massimo  di  punti 2/10): sono
valutabili  i  titoli  quali  attivita'  didattiche, partecipazione a
commissioni,   incarichi  presso  pubbliche  amministrazioni  o  enti
pubblici, partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari, ecc.
    Il  candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni
elemento  utile  al  fine  della valutazione del titolo dichiarato in
domanda.
    I  titoli  valutabili  non devono essere allegati alla domanda ma
soltanto  dichiarati  dovranno  essere esibiti solamente se richiesto
dalla  commissione,  ai  fini  istruttori,  in  qualsiasi  fase della
procedura  della  selezione  entro un breve tassativo termine fissato
dall'amministrazione.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti, di un documento di riconoscimento.
    Le  prove  d'esame consisteranno in tre prove secondo le seguenti
modalita':
      prima e seconda prova scritta vertenti sulle seguenti materie:
        ordinamento  dell'Universita'  con  particolare riguardo agli
organi,   al  personale  docente,  tecnico  ed  amministrativo,  alla
gestione amministrativa e contabile;
        nozioni  di  diritto  amministrativo,  contratti della P.A. e
procedura  di  scelta  del contraente; organizzazione delle pubbliche
amministrazioni  alla  luce  del  decreto  legislativo  n. 29/1993  e
successive modificazioni.
    L'accertamento  della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle  applicazioni  informatiche piu' diffuse potra' essere disposto
contestualmente  all'espletamento  di una delle due prove scritte. Le
stesse potranno essere svolte mediante domande a risposta sintetica o
tests a risposta multipla.
    Prova  orale  sulle  materie  delle  prove scritte e accertamento
della  conoscenza  di  una  lingua  straniera (o inglese o francese o
tedesco) da indicare nella domanda.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  in  ciascuna  prova  scritta una votazione di almeno punti
21/30.
    La  prova  orale si intende superata se il candidato ha riportato
una votazione di almeno punti 21/30.

                               Art. 5


             Preferenza e precedenza a parita' di merito

    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito e a parita' di titoli sono appresso elencate.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
la selezione;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      21)  coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data  del  31 dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi, in progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre
1996,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    In  caso  di  ulteriore  parita'  di  merito  e  di titoli, sara'
preferito  il  candidato  piu' giovane di eta' (legge 16 giugno 1998,
n. 191).
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  a  questo  Ateneo, entro il termine perentorio di quindici
giorni,  decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale,
i  documenti  in  originale o in copia autenticata, in carta semplice
ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestanti
il  possesso  dei titoli di preferenza a parita' di valutazione, gia'
indicati  nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della domanda di ammissione al concorso (vedi allegati
B e C).