Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  necessario  il  possesso dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla  Unione  europea).  Sono  equiparati  ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2)  il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado  di  durata  quinquennale  ivi  compresi  i  licei  linguistici
riconosciuti  per  legge,  il  diploma  di maturita' professionale ai
sensi  della  legge  27 ottobre  1969,  n. 754, i diplomi di istituti
magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti
dalla  legge  11 dicembre  1969,  n. 910, ovvero diploma di qualifica
professionale   o   attestato   rilasciato   ai   sensi  della  legge
n. 845/1978,  art. 14,  inerente alle mansioni specifiche del profilo
professionale  piu'  il  diploma  di  istruzione  secondaria di primo
grado.
    Coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio all'estero
dovranno  dichiarare  l'avvenuto  riconoscimento  di  equipollenza al
titolo  di  studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero
con  le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592.
    Al   concorso   potra'  partecipare  il  personale  del  comparto
universita'  appartenente  alla qualifica immediatamente inferiore in
servizio  da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal
possesso  del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica
superiore,  ai  sensi  dell'art. 84  -  terzo  comma  -  della  legge
312/1980;
      3) eta' non inferiore a 18 anni;
      non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4) aver adempiuto alle leggi sul reclutamento militare.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,    ai   fini   dell'accesso   a   posti   della   pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti:
      a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  selezione  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
    L'amministrazione  puo'  disporre,  in  ogni momento, con decreto
motivato  del  rettore,  l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.