Art. 6.
Preferenze a parita' di merito     I concorrenti che abbiano superato
le  prove,  dovranno  far  pervenire  a  questa universita', entro il
termine   perentorio   di   giorni  quindici  decorrenti  dal  giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto  le  prove stesse, i
documenti  in carta semplice, oppure una dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  attestanti  il  possesso dei titoli di preferenza, a
parita'  di  valutazione,  gia'  indicati  nella  domanda,  dai quali
risulti,  altresi',  il  possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.  Tale  documentazione  non  e' richiesta nei casi in cui le
pubbliche  amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre
facendo  richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, su indicazione
del candidato.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  mutilati  ed  invalidi  per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) orfani di guerra;
      6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore pubblico e
privato;
      8) feriti in combattimento;
      9)  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)   figli   dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) invalidi e mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  di  figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.