Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' composta dal responsabile scientifico del progetto cui e' stato destinato l'assegno e da due membri, tra i professori e i ricercatori dell'area scientifico-disciplinare riguardante l'assegno messo a concorso, nominati dal consiglio della struttura. Espletate le prove, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parita' di punti, della preferenza prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5. Il direttore della struttura di ricerca interessata garantisce adeguata pubblicita' agli atti, dalla data di pubblicazione dei quali, decorre il termine per eventuali impugnative da inoltrare al rettore entro dieci giorni. Sui ricorsi e' competente a decidere il senato accademico.