Art. 4.
    La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso   si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre  1981  e  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9
maggio 1994,  n.  487,  modificato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e nel regolamento dei procedimenti
di  selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e
tecnici  delle  qualifiche  funzionali  comprese  tra  la  terza e la
seconda    del   ruolo   speciale,   nell'Universita'   degli   studi
dell'Insubria.