Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
prova teorico-pratica.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  prova  teorico-pratica  di  cui  al  precedente art. 5 e della
votazione conseguita nel colloquio.