Art. 6. Ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle prova teorico-pratica. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella prova teorico-pratica di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.