Art. 7. Colloquio La prova d'esame consistera' in un colloquio che vertera' su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale e' stato bandito l'assegno. Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verifichera' la capacita' del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame in almeno una lingua straniera a scelta del candidato. Per il colloquio la commissione ha a disposizione 30 punti; la prova non s'intendera' superata se il candidato non avra' conseguito almeno 27 punti dei 30 disponibili. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terra' il colloquio verra' data ai candidati almeno venti giorni prima dello svolgimento dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Per avere accesso all'aula ove si svolgera' il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.