Art. 5.
    I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata dal
direttore dell'Organo CNR.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per  la valutazione di ciascun candidato. La commissione provvede, in
via  preliminare,  a  ripartire  il  punteggio  a disposizione tra le
categorie  di  titoli che essa ritenga di individuare, curando che il
punteggio  massimo  riservato  a  ciascuna  categoria  non  abbia una
valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita  ai  vari  titoli.  Nel  caso  in  cui  sia  stato, in via
preliminare,  previsto dalla commissione l'esame colloquio, la stessa
provvede  a  convocare a colloquio, mediante lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  con  almeno quindici giorni di preavviso, i
candidati  che  abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella
valutazione  dei  titoli.  Nessun  rimborso  e'  dovuto  dall'Ente ai
candidati  che  sostengano  il colloquio, anche se in sede diversa da
quella  di  residenza.  Ai  fini  della  graduatoria  di  merito,  la
commissione  tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato
dell'eventuale  colloquio,  del  programma  di  studio  e  di ricerca
presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere,
in  genere,  compiti  di ricerca scientifica, sia la sua preparazione
nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
raggiunto  una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti  di  cui  la  commissione dispone. Le operazioni compiute dalla
commissione  vengono  verbalizzate  con sottoscrizione in ogni pagina
del Presidente, dei componenti e del segretario.