Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La   commissione   nel   redigere   i  verbali  delle  operazioni
concorsuali  e  nella  formazione  della  graduatoria  di  merito  si
atterra' alle disposizioni di cui all'art. 14 del regolamento interno
per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi  emanato con decreto rettorale
n. 416/1998 del 27 maggio 1998.
    Con successivo provvedimento del direttore amministrativo, tenuto
conto  di  quanto  previsto  dall'art. 6  del  presente  bando,  tale
graduatoria,  unitamente  a  quella  dei vincitori del concorso sara'
approvata e resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ateneo.
    Di  quest'ultimo  adempimento  sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.