Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    Entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa
alla  richiesta  di  costituzione del rapporto di lavoro il candidato
vincitore  dovra'  presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la
seguente documentazione:
      1)   certificato   medico   in  bollo  rilasciato  dall'azienda
sanitaria  competente per territorio attestante l'idoneita' fisica al
servizio  continuativo  ed  incondizionato  nell'impiego  al quale si
riferisce  la  nomina  (in  caso di presenza di qualche imperfezione,
questa dovra' essere specificatamente menzionata con la dichiarazione
che la stessa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale
ha  concorso).  Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e'
stato   eseguito   l'accertamento  sierologico  del  sangue  previsto
dall'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve
essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula
del contratto di lavoro.
    Se  appartenente  alle categorie protette dovra' inoltre produrre
la  dichiarazione  legalizzata  rilasciata  da un ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita'  o  mutilazione,  non  puo'  riuscire di pregiudizio alla
salute  o  alla  incolumita'  dei compagni di lavoro o alla sicurezza
degli impianti.
    Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992,  n. 104,  saranno  applicate le disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
      2)  dichiarazione,  in  regola  con la legge sul bollo, resa ai
sensi  degli  articoli  2  e  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
dell'art. 1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, dalla quale risulti:
        a) luogo e data di nascita;
        b) cittadinanza   e   godimento  dei  diritti  politici,  con
l'indicazione  che  tali requisiti erano posseduti anche alla data di
scadenza del bando;
        c) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1);
        f) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve
essere rilasciata anche se negativa.
    Il  vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione.
    A   termine   dell'ultimo  comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  il personale
statale  di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una
copia  integrale  dello  stato matricolare, il certificato medico, la
dichiarazione  di  cui  al  punto 2) per quanto riguarda il titolo di
studio  ed  e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di
rito.
    Ai  sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972, n. 462, gli indigenti hanno facolta' di produrre in
carta  libera  i  documenti  di  rito richiesti nel presente articolo
purche'  presentino  il  certificato  di poverta', ovvero risulti dai
documenti  stessi  la  loro posizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  debbono  essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati  e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Il    termine    di   trenta   giorni   puo'   essere   prorogato
dall'Universita'   in   caso   di   comprovato  impedimento,  scaduto
inutilmente  il  suddetto termine, non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto  di  lavoro,  ovvero  si provvede, per i rapporti gia'
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
    L'amministrazione,  nei trenta giorni successivi la presentazione
dei  suddetti  documenti,  provvedera'  ad invitare gli interessati a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.