Art. 7. 1. Con decreto dirigenziale sono approvate le graduatorie di merito di ogni singola regione e provincia autonoma e la graduatoria unica, sono dichiarati i vincitori e gli idonei della selezione e sono assegnate le borse di studio. 2. L'esito della selezione e' portato a conoscenza di ciascun candidato unitamente alle graduatorie di merito.