Art. 9. 1. Al termine del periodo di frequenza della borsa di studio, il borsista deve far pervenire al dipartimento delle professioni sanitarie del Ministero della sanita' ed al Centro nazionale per i trapianti una relazione, sottoscritta, sulla specifica attivita' svolta e sui risultati conseguiti. Roma, 27 giugno 2000 Il dirigente generale: D'Ari