Art. 10. Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai titolari di assegno Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato. Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al dipartimento, al termine del primo anno di durata dell'assegno, una relazione scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione il titolare deve rendere conto del/i metodo/i di ricerca applicati e dei risultati, anche parziali, conseguiti. La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruita' dei metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati conseguiti, e' portata all'esame del consiglio di dipartimento. Nel caso di valutazione negativa, il consiglio di dipartimento, sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all'attivita' di ricerca e' deliberata dal consiglio di dipartimento. Al termine del secondo ed ultimo anno di durata dell'assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attivita' di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate dal tutor o dal consiglio di dipartimento. Resta altresi' impregiudicata ogni azione legale dell'universita' a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.