Art. 17. Documentazione da produrre 1. I militari di cui all'art. 2, lettera b), risultati utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso, all'atto della presentazione per la frequenza del corso allievi marescialli dovranno presentare la documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, ovvero dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge, qualora non risultante dalla documentazione personale, (eventualmente corredata dalla documentazione attestante il superamento dell'anno integrativo) pena l'esclusione dal concorso. 2. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).