Art. 17.

                     Documentazione da produrre

    1.  I militari di cui all'art. 2, lettera b), risultati utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale  del  concorso,  all'atto della
presentazione per la frequenza del corso allievi marescialli dovranno
presentare  la  documentazione  attestante  il possesso del titolo di
studio  richiesto, ovvero dichiarazione sostitutiva nei casi previsti
dalla  legge,  qualora non risultante dalla documentazione personale,
(eventualmente   corredata   dalla   documentazione   attestante   il
superamento dell'anno integrativo) pena l'esclusione dal concorso.
    2.  I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente  riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).