Art. 12. Accertamento psico-attitudinale 1. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11 saranno subito sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneita' al servizio quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, da parte del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Il giudizio espresso in tale sede e' definitivo. 2. I concorrenti giudicati non idonei all'accertamento psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 3. Ai concorrenti giudicati idonei saranno comunicati, contestualmente all'esito dell'accertamento: a) il punteggio incrementale attribuito, in relazione alle capacita' attitudinali ed intellettive possedute, fino ad un massimo di 1,450 ventesimi, che concorrera' alla formazione della graduatoria di merito; b) modalita' e data di presentazione per sostenere la prova orale.