Art. 12.

                   Accertamento psico-attitudinale

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei agli accertamenti di cui al
precedente   art. 11   saranno   subito  sottoposti  ad  accertamento
psico-attitudinale  di  idoneita'  al  servizio quale maresciallo del
ruolo  ispettori  dell'Arma  dei  Carabinieri,  da  parte  del Centro
nazionale  di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei Carabinieri. Il giudizio espresso in tale sede e' definitivo.
    2.   I   concorrenti   giudicati   non   idonei  all'accertamento
psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
    3.   Ai   concorrenti   giudicati   idonei   saranno  comunicati,
contestualmente all'esito dell'accertamento:
      a) il  punteggio  incrementale  attribuito,  in  relazione alle
capacita'  attitudinali ed intellettive possedute, fino ad un massimo
di 1,450 ventesimi, che concorrera' alla formazione della graduatoria
di merito;
      b) modalita'  e  data  di  presentazione per sostenere la prova
orale.