Art. 15.

                             Graduatoria

    1.  La  commissione  di  cui  all'art. 8  formera' la graduatoria
finale  di  merito  dei concorrenti giudicati idonei sulla base della
media  aritmetica  dei  punti  attribuiti a ciascun concorrente nella
prova  scritta  di  cultura  generale  e  nella  prova  orale  di cui
all'art. 13, eventualmente cosi' maggiorata:
      a) per   il   punteggio  attribuito  in  sede  di  accertamento
sanitario: fino ad un massimo di 0,550/20;
      b) per  il  punteggio  attribuito in sede di prove di selezione
psico-attitudinale: fino ad un massimo di 1,450/20;
      c) per lingua estera i punteggi indicati al precedente art. 14;
      d) per  il  titolo  di  studio: fino ad un massimo di 2,160/20,
cosi' ripartito:
        1,080/20 per la laurea breve/diploma universitario;
        2,160/20 per la laurea;
    2.  A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, al
piu'  giovane  di eta', agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli
di   decorati   al  valor  militare,  di  medaglia  d'oro  al  valore
dell'Esercito,  al  valor  di Marina, al valor Aeronautico o al valor
civile,  ai  figli  di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei
Carabinieri   deceduti   in   servizio   o  per  cause  riconducibili
all'attivita'  di  servizio, al candidato che ha riportato il miglior
punteggio  in  sede  di accertamento psico-attitudinale, al candidato
che  ha  riportato  il  miglior  punteggio  in  sede  di accertamento
sanitario  e al candidato che ha riportato il miglior punteggio nella
prova preliminare.
    3.  I  titoli  di  cui  al precedente comma 1, lettera d) saranno
ritenuti validi solo se:
      a) posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande;
      b) dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione al concorso o
comunicati  con  apposita  istanza al Centro nazionale di selezione e
reclutamento  del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri entro la
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
      c) presentati  o  spediti in carta semplice o con dichiarazione
sostitutiva  nei  casi  previsti  dalla  legge,  a  mezzo  di lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, entro quindici giorni dal
superamento  della  prova  orale  al  Comando  Generale dell'Arma dei
Carabinieri   -   I   Reparto  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65, 00191 Roma.
    Per  i  militari in servizio nell'Arma i suddetti titoli, qualora
risultanti  dalla  documentazione  personale,  sempreche'  dichiarati
nella domanda saranno acquisiti d'ufficio.
    4. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti parificati o
legalmente  riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).
    5.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  precedente  comma 3,
lettera c),  pena  il  mancato  riconoscimento,  dovra'  pervenire al
Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  - I  Reparto - Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento e
Concorsi  -  viale  Tor  di  Quinto n. 65, 00191 Roma, l'attestato di
bilinguismo  previsto  dall'art. 4  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio 1976, n. 752, del titolo di livello indicato al
precedente art. 1, comma 2.
    6. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del Direttore Generale.
    7.  Gli  idonei  che  nella graduatoria risulteranno compresi nel
numero  dei  posti  a  concorso,  ferma restando l'aliquota dei posti
disponibili  per  le  donne  di  cui  al  precedente art. 1, comma 1,
saranno  dichiarati  vincitori  ed  ammessi a frequentare il 6o corso
biennale allievi marescialli del ruolo ispettori.