Art. 15. Graduatoria 1. La commissione di cui all'art. 8 formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 13, eventualmente cosi' maggiorata: a) per il punteggio attribuito in sede di accertamento sanitario: fino ad un massimo di 0,550/20; b) per il punteggio attribuito in sede di prove di selezione psico-attitudinale: fino ad un massimo di 1,450/20; c) per lingua estera i punteggi indicati al precedente art. 14; d) per il titolo di studio: fino ad un massimo di 2,160/20, cosi' ripartito: 1,080/20 per la laurea breve/diploma universitario; 2,160/20 per la laurea; 2. A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, al piu' giovane di eta', agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio, al candidato che ha riportato il miglior punteggio in sede di accertamento psico-attitudinale, al candidato che ha riportato il miglior punteggio in sede di accertamento sanitario e al candidato che ha riportato il miglior punteggio nella prova preliminare. 3. I titoli di cui al precedente comma 1, lettera d) saranno ritenuti validi solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o comunicati con apposita istanza al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; c) presentati o spediti in carta semplice o con dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dal superamento della prova orale al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma. Per i militari in servizio nell'Arma i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione personale, sempreche' dichiarati nella domanda saranno acquisiti d'ufficio. 4. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15). 5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 3, lettera c), pena il mancato riconoscimento, dovra' pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma, l'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del titolo di livello indicato al precedente art. 1, comma 2. 6. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata con provvedimento del Direttore Generale. 7. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, ferma restando l'aliquota dei posti disponibili per le donne di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 6o corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori.