Art. 16. Posizione amministrativa 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove/accertamenti previsti dal presente decreto, di cui al precedente art. 1, comma 3, sono a carico dei candidati, i quali, peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione potranno rivolgersi al Distretto Militare, alla Capitaneria di Porto o al Comando Carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria derivante dall'applicazione della tariffa 4. 2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri) dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nelle sedi di servizio. 3. Tale licenza e' computabile nel tetto massimo di quarantacinque giorni a tale titolo spettanti. Qualora il concorrente non sostenga le prove/accertamenti d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.