Art. 16.

                      Posizione amministrativa

    1.   Le   spese   per   i   viaggi   da   e  per  le  sedi  delle
prove/accertamenti   previsti   dal   presente  decreto,  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  3, sono a carico dei candidati, i quali,
peraltro,  muniti  di  lettera  o telegramma di convocazione potranno
rivolgersi  al  Distretto  Militare,  alla  Capitaneria di Porto o al
Comando  Carabinieri,  per  ottenere  il rilascio dello scontrino per
fruire  della  agevolazione  ferroviaria  derivante dall'applicazione
della tariffa 4.
    2.   I   concorrenti   in   servizio  militare  (compresi  quelli
appartenenti    all'Arma    dei    Carabinieri)    dovranno   fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti,  nonche'  al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento  delle  sedi  ove  si svolgeranno dette prove e per il
rientro nelle sedi di servizio.
    3.   Tale   licenza   e'   computabile   nel   tetto  massimo  di
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti. Qualora il concorrente
non sostenga le prove/accertamenti d'esame per cause dipendenti dalla
sua  volonta'  o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria
sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.