Art. 9.

                          Prova preliminare

    1. I concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso  saranno  sottoposti ad una prova preliminare consistente in
test  volti ad accertare i livelli di cultura generale, di conoscenza
di  matematica,  di  elementi  di  una  lingua straniera a scelta del
concorrente   tra   inglese,   francese,   tedesco   e  spagnolo,  di
ragionamento logico deduttivo, nonche' di abilita' ortogrammaticale e
sintattica.
    2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista dal 18
al  29 settembre  2000,  verranno  indicate  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  4a serie speciale - del 1o settembre.
Solo  tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati. Pertanto la mancata presentazione
alla  sede di esame nella data e nell'ora stabilite viene considerata
rinuncia e comporta l'esclusione dal concorso.
    3.  All'atto  della  presentazione per la prova preliminare tutti
gli  aspiranti  dovranno  portare al seguito una penna biro di colore
nero e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.
    4.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento di detta prova
provvedera'  la  commissione di cui al precedente art. 8. Se la prova
avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara'
presente  la  commissione,  verranno  nominati  appositi  comitati di
vigilanza  con  provvedimento  del  Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri.
    5.  Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo  che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta  da  scrivere,  appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  continuare  a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di  tale  prescrizione  nonche'  delle  disposizioni emanate all'atto
della   prova,   comporta   l'esclusione   dalla  prova  stessa,  con
provvedimento  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di
vigilanza.
    6.   La  valutazione  dell'esito  della  prova,  disciplinata  da
specifiche  norme  tecniche,  e'  affidata  alla  citata  commissione
esaminatrice    che,    per   l'approntamento,   la   revisione,   la
somministrazione  e  la  correzione  dei  test,  effettuata  in forma
automatizzata,  si avvarra' di personale tecnico del Centro nazionale
di  selezione  e  reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma dei
Carabinieri.
    7.  I  candidati che nella graduatoria della prova preliminare si
classificheranno  nei  primi 1250 posti del rispettivo sesso e quelli
che  riporteranno  pari  punteggio del concorrente dello stesso sesso
collocato  al  1250o posto, saranno ammessi alla prova scritta di cui
al successivo art. 10.
    8. L'esito della prova preliminare verra' comunicato, con lettera
personale, dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto
- Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento
e  concorsi  ai  concorrenti  risultati  idonei,  che contestualmente
verranno   convocati  per  sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
successivo  art. 10. L'amministrazione si riserva la facolta' di dare
comunicazione   anche   ai  non  idonei.  Comunque,  coloro  che  non
riceveranno  tale  comunicazione  entro  il 6 novembre 2000, dovranno
considerarsi esclusi dal concorso.