Art. 4. Titoli Alla domanda dovranno essere allegati i titoli, anche in fotocopia, che i candidati intendono presentare per la valutazione, nonche' un elenco degli stessi. Per i suddetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci punti. Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse sono i seguenti: a) Titolo di studio, fino ad un massimo di punti 4; b) diplomi di qualificazione professionale, fino ad un massimo di punti 3; c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e presso aziende private, fino ad un massimo di punti 2; d) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 1. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande. E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato 1 del presente bando. E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato 1 del presente bando; detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione. Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi' allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale (ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403). Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' reso noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell'effettuazione della prova orale.