Art. 6.

     Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria

    Per   la   formazione   della   graduatoria   e   la  conseguente
individuazione  del candidato cui conferire l'assegno, la commissione
selezionatrice  dispone  complessivamente  di  100  punti  di  cui 70
(settanta) punti sono riservati ai titoli scientifico-professionali e
30 (trenta) punti al colloquio.
    La  commissione,  prima  dell'esame  delle  domande,  determina i
criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali,
avendo   riguardo   alla   loro  specifica  rilevanza  rispetto  allo
svolgimento  dell'attivita' di ricerca da svolgere, e stabilisce, per
ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire.
    Sempre  preliminarmente,  la  commissione  determina i criteri di
valutazione del colloquio.
    I  candidati  ammessi  a  sostenere  il colloquio, sono convocati
mediante  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al
domicilio  eletto  nella  domanda,  con  un preavviso di almeno dieci
giorni,   con  indicazione  del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora  di
svolgimento.   I  candidati  dovranno  essere  muniti  di  un  valido
documento di riconoscimento.
    L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita' per i casi di
irreperibilita' del destinatario o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  domicilio  da  parte  del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso.
    L'esclusione  dei  candidati  dal colloquio per insufficienza dei
titoli   posseduti,   e'  adeguatamente  motivata  dalla  commissione
selezionatrice nel verbale delle operazioni di selezione.
    Per lo svolgimento del colloquio i candidati devono essere muniti
di un valido documento di riconoscimento.
    Il colloquio si svolge pubblicamente.
    In  base alla somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio,
la  commissione  formula  una  graduatoria  di  merito  dei candidati
ritenuti   idonei  allo  svolgimento  della  specifica  attivita'  di
ricerca.
    Nell'ipotesi  che  due  o piu' candidati ottengano, a conclusione
della  selezione,  pari  punteggio,  e'  preferito il piu' giovane di
eta'.
    La  graduatoria puo' essere utilizzata secondo l'ordine in cui e'
formulata,  in  caso  di  rinuncia  dell'assegnatario o di cessazione
anticipata della collaborazione all'attivita' di ricerca.