Art. 3.

                     Ammissioni in sovrannumero

    Gli  assegnisti  di  ricerca  di  cui  alla legge n. 449/1997 e i
cittadini extracomunitari che abbiano superato positivamente le prove
di  esame sono ammessi al corso di dottorato senza borsa di studio ed
in sovrannumero, qualora non figurino tra i vincitori.
    Gli  assegnisti di ricerca risultati vincitori possono rinunciare
all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di dottorato in qualita'
di  vincitori,  ovvero  chiedere  l'iscrizione  in sovrannumero senza
rinunciare all'assegno.