Art. 3. Ammissioni in sovrannumero Gli assegnisti di ricerca di cui alla legge n. 449/1997 e i cittadini extracomunitari che abbiano superato positivamente le prove di esame sono ammessi al corso di dottorato senza borsa di studio ed in sovrannumero, qualora non figurino tra i vincitori. Gli assegnisti di ricerca risultati vincitori possono rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di dottorato in qualita' di vincitori, ovvero chiedere l'iscrizione in sovrannumero senza rinunciare all'assegno.