Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.   In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi
diritto,  che  intervengano  entro il 31 dicembre 2000, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Gli  iscritti  alle  scuole di specializzazione che conseguano il
diploma  entro il 31 dicembre 2000, se vincitori, potranno iscriversi
al corso di dottorato dopo il conseguimento del titolo.
    I corsi avranno inizio il 1o novembre 2000.
    Coloro   che   inizieranno   la  frequenza  in  ritardo  dovranno
recuperare,  in  accordo  con  il collegio dei docenti, il periodo di
mancata frequenza.