Art. 3. Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al concorso 1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato A, devono essere indirizzate al Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare II° reparto - 5ª divisione e presentate al comando/ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 2. I candidati vincitori, prima che si concluda il procedimento concorsuale, su specifica richiesta dell'amministrazione, dovranno trasmettere l'originale o la copia autenticata del titolo di studio posseduto. I diplomi ed i certificati di istituti parificati o regolarmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15). 3. La direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello prescritto.