Art. 3.

             Compilazione e presentazione delle domande
                    di partecipazione al concorso

    1.  Le  domande  di  partecipazione,  redatte  su  carta semplice
secondo   lo   schema   riportato   nell'allegato  A,  devono  essere
indirizzate  al  Ministero  della  difesa - direzione generale per il
personale  militare  II°  reparto  -  5ª  divisione  e  presentate al
comando/ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di
trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
    2.  I  candidati vincitori, prima che si concluda il procedimento
concorsuale,  su  specifica  richiesta dell'amministrazione, dovranno
trasmettere  l'originale  o la copia autenticata del titolo di studio
posseduto.  I  diplomi  ed  i  certificati  di  istituti parificati o
regolarmente    riconosciuti    dovranno   essere   legalizzati   dal
provveditore agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).
    3.  La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta'  di  regolarizzare  quelle  domande  che dovessero risultare
irregolari  per  vizi  sanabili,  inesatte  o non conformi al modello
prescritto.