Art. 6.

                         Commissione d'esame

    La  commissione  giudicatrice  del concorso, nominata con decreto
interdirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
      presidente:  un  contrammiraglio  o  capitano  di  vascello  in
servizio permanente;
      membri:  tre  ufficiali superiori in servizio permanente di cui
uno del Corpo delle capitanerie di porto;
      membro:  l'aiutante  piu'  anziano  in ruolo, non facente parte
come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
      segretario:  un  ufficiale  inferiore  in servizio permanente -
senza diritto di voto.
    La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
      a)  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli;
      b) definire i questionari delle prove d'esame;
      c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
      d)  valutare  i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
      e)  redigere  apposito  elenco  dei  candidati  giudicati  "Non
idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
      f)  formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.