Art. 6. Commissione d'esame La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto interdirigenziale, sara' composta come di seguito riportato: presidente: un contrammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente; membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente di cui uno del Corpo delle capitanerie di porto; membro: l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte come titolare o sostituto della commissione di avanzamento; segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente - senza diritto di voto. La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli; b) definire i questionari delle prove d'esame; c) curare lo svolgimento delle prove d'esame; d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al successivo art. 7; e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "Non idonei" alle prove scritte con relativa votazione; f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui al successivo art. 8.