Art. 8. Varie Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'ente/comando di appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di quindici giorni da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. Roma, 5 luglio 2000 Il Ten.Gen.: Zoldan Amm.Isp. (CP): Sicurezza Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R., competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente di sessanta o centoventi giorni dalla data di notifica.