Art. 8.

                                Varie

    Ai  candidati,  per  la  preparazione  agli  esami  del  concorso
previsti    al    precedente    art. 5,   dovra'   essere   concessa,
compatibilmente  con  le  esigenze  di servizio, dall'ente/comando di
appartenenza  la  licenza  straordinaria  per  esami  della durata di
quindici  giorni  da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati  non  si  dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
      Roma, 5 luglio 2000
Il Ten.Gen.: Zoldan
Amm.Isp. (CP): Sicurezza
    Avverso  il  presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.,
competente   ai  sensi  dell'art. 21  della  legge  6 dicembre  1971,
n. 1034,  o  in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica  ai  sensi  degli  articoli 8  e  seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi
entro il termine perentorio, rispettivamente di sessanta o centoventi
giorni dalla data di notifica.