Art. 5. Valutazione dei titoli I titoli presentati per la valutazione con la domanda di partecipazione alla selezione, relativi al curriculum degli studi, inclusivo della formazione post-laurea alla propria attivita' scientifica e professionale e ad ogni altro attestato ritenuto utile potranno essere esibiti, in carta semplice (in originale o in copia conforme all'originale. La conformita' all'originale potra' risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 - ovvero autocertificazione). I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati da autorita' e uffici competenti, essi dovranno contenere, oltre alle generalita' complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione; i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane (laddove il candidato non intenda avvalersi dell'autocertificazione). I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. Il candidato unira' alla domanda un elenco dettagliato dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda da lui sottoscritto (in duplice copia). Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di selezione. La commissione disporra' di un punteggio complessivo pari a 100 punti. Ai titoli e pubblicazioni sara' riservato un punteggio sino al 30%; al colloquio il rimanente 70%. Prima di procedere alla valutazione dei titoli la commissione stabilira' i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi. L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.