Art. 6. C o l l o q u i o Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la commissione ha a disposizione, e' volto ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni di collaborazione previste nell'art. 51 comma 1 del C.C.N.L. 1994-1997 ed, in particolare, attivita' di supporto all'apprendimento linguistico in forma di esercitazioni pratiche di conversazione, di fonetica, di morfologia e di sintassi. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari a superiore a 40/70. Il colloquio si svolgera' secondo un calendario pubblicato mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame indicata. I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge. Prima dell'effettuazione del colloquio verra' data comunicazione ai candidati del voto riportato nella valutazione dei titoli. La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei titoli costituisce, per ciascun candidato, il punteggio finale in base al quale la commissione giudicatrice formulera' la graduatoria di merito.