Art. 6.

                          C o l l o q u i o

    Il  colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la
commissione  ha  a  disposizione, e' volto ad accertare l'idoneita' a
svolgere  le mansioni di collaborazione previste nell'art. 51 comma 1
del  C.C.N.L.  1994-1997  ed,  in  particolare, attivita' di supporto
all'apprendimento  linguistico  in forma di esercitazioni pratiche di
conversazione, di fonetica, di morfologia e di sintassi. Il colloquio
si  intende  superato  se  il  candidato  ottiene un punteggio pari a
superiore a 40/70.
    Il  colloquio  si  svolgera'  secondo  un  calendario  pubblicato
mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    La  suddetta  comunicazione  ha  valore  di  notifica a tutti gli
effetti  per  cui  i  candidati,  che  non  avranno  ricevuto  alcuna
tempestiva  comunicazione  di  esclusione dal concorso, sono tenuti a
presentarsi, senza alcun preavviso, in data e ora stabilita presso la
sede di esame indicata.
    I  candidati  sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un
documento di riconoscimento valido a norma di legge.
    Prima  dell'effettuazione del colloquio verra' data comunicazione
ai candidati del voto riportato nella valutazione dei titoli.
    La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli  costituisce,  per  ciascun  candidato, il punteggio finale in
base  al  quale la commissione giudicatrice formulera' la graduatoria
di merito.