Art. 7.

                        Graduatoria di merito

    I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l'ordine  decrescente  della  votazione  complessiva riportata. Detta
graduatoria  sara'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed
affissa  all'albo dell'Istituto. Dalla data di affissione decorrono i
termini per eventuali impugnative.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria
di merito.
    Dalla  suddetta  graduatoria  potranno  essere  attinti eventuali
candidati  risultati idonei per la costituzione di rapporto di lavoro
a  tempo  indeterminato e per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo  determinato  ai  sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 1994/1997, in
considerazione delle esigenze della didattica linguistica, secondo le
previsioni   del  Regolamento  concorsuale  dell'Ateneo  emanato  con
decreto   rettorale   n.   1267   del  25 agosto  1997  e  successive
modificazioni ed integrazioni.