Art. 7. Graduatoria di merito I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sara' approvata con provvedimento amministrativo ed affissa all'albo dell'Istituto. Dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugnative. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito. Dalla suddetta graduatoria potranno essere attinti eventuali candidati risultati idonei per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 1994/1997, in considerazione delle esigenze della didattica linguistica, secondo le previsioni del Regolamento concorsuale dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1267 del 25 agosto 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.