Art. 9. Impegni contrattuali e trattamento economico La prestazione d'opera dell'esperto e collaboratore linguistico di lingua madre consistera' nello svolgimento delle attivita' previste nell'art. 51 del C.C.N.L. del personale del comparto Universita' (1994/1997) ed in particolare all'art 6 del presente bando. L'impegno contrattuale annuale sara' determinato in conformita' a quanto previsto dall'art. 51 del C.C.N.L. (1994/1997). I compiti e la programmazione dell'orario saranno stabiliti dai responsabili della formazione linguistica in relazione all'esigenze di apprendimento delle lingue straniere. L'assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre ad una facolta' o la suddivisione dell'impegno orario contrattuale fra diverse facolta' saranno predisposte dal centro per la didattica linguistica. L'Istituto procedera' annualmente, mediante il centro per la didattica linguistica, alla verifica dell'attivita' svolta dal collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua. Al personale assunto e' consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' istituzionali dell'amministrazione stessa. Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione all'impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente C.C.N.L., nonche' l'eventuale trattamento integrativo di ateneo in relazione alle valutazioni di cui all'art. 51, comma 5 del C.C.N.L e l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni. Per ogni aspetto non disciplinato dagli articoli 19 e 51 C.C.N.L., e dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236, al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale.