Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita', un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti callettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla ottava qualifica, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.