Art. 10.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Il  candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi  dell'art. 16  del contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico  ed  amministrativo  del  comparto  universita', un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti callettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Ai  nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
iniziale   spettante   alla  ottava  qualifica,  oltre  agli  assegni
spettanti   a   norma   delle   vigenti   disposizioni   normative  e
contrattuali.