Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) titolo di studio: diploma di laurea in economia, in giurisprudenza e lauree equiparate per legge. Indipendentemente dal possesso di uno dei suddetti titoli di studio, potra' partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge n. 312/80, il personale delle Universita' e degli Istituti di Istruzione Universitaria in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella settima qualifica funzionale. Per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente. 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 4) idoneita' fisica all'impiego; 5) godimento dei diritti politici; 6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.