Art. 7. 1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.