Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  della  selezione, da nominarsi con
successivo   decreto,   sara'   composta   a   norma   delle  vigenti
disposizioni.
    Nella  prima  seduta,  dopo  aver  individuato  i  criteri per la
valutazione  dei  titoli  di  merito  di cui al successivo art. 7, la
commissione  dovra',  sulla  base della documentazione presentata dai
candidati,  accertare  per  ciascuno  di  essi  l'esperienza  di  cui
all'art. 2,     lettera e),    dandone    tempestiva    comunicazione
all'amministrazione.