Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice della selezione, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta a norma delle vigenti disposizioni. Nella prima seduta, dopo aver individuato i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 7, la commissione dovra', sulla base della documentazione presentata dai candidati, accertare per ciascuno di essi l'esperienza di cui all'art. 2, lettera e), dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione.