IL DIRETTORE dell'istituto di matematica computazionale

    Vista  la  delibera  n. 225  del  consiglio  di presidenza del 30
aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per
la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale
e decentrato dell'ente";
    Vista  la  delibera del consiglio direttivo n. 11/2000 - verb. 22
in data 13 gennaio 2000;

                              Dispone:

                               Art. 1.
    E'  indetta  una  pubblica  selezione,  per titoli, eventualmente
integrata  da  colloquio,  ad  una  borsa di studio per laureati, per
studi   e   ricerche   nel   campo   delle   scienze   e   tecnologie
dell'informazione  da  usufruirsi  presso  l'istituto  di  matematica
computazionale  del  Consiglio  nazionale  delle ricerche, area della
ricerca   di   Pisa,  via  Alfieri  n. 1  -  56010  Ghezzano  (Pisa),
nell'ambito  della  seguente  tematica:  "studio  di algoritmi per la
predizione  della  struttura  terziaria  delle  proteine",  titolo di
studio   richiesto:   laurea   in   ingegneria  informatica,  scienze
dell'informazione, informatica, matematica, fisica.
    La  borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
una durata massima di 12 mesi e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.

    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
CNR,  settimo  livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'organo
CNR presso il quale viene fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge 29 dicembre 1941, n. 1659 e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124  e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  di  cui  sopra godono di assicurazione a carico del CNR
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.