IL DIRETTORE dell'istituto di matematica computazionale Vista la delibera n. 225 del consiglio di presidenza del 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'ente"; Vista la delibera del consiglio direttivo n. 11/2000 - verb. 22 in data 13 gennaio 2000; Dispone: Art. 1. E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, ad una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo delle scienze e tecnologie dell'informazione da usufruirsi presso l'istituto di matematica computazionale del Consiglio nazionale delle ricerche, area della ricerca di Pisa, via Alfieri n. 1 - 56010 Ghezzano (Pisa), nell'ambito della seguente tematica: "studio di algoritmi per la predizione della struttura terziaria delle proteine", titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria informatica, scienze dell'informazione, informatica, matematica, fisica. La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha una durata massima di 12 mesi e non e' rinnovabile. Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni. La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3, ultimo comma. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'organo CNR presso il quale viene fruita la borsa. Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL). Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del CNR per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.