Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    Con   successivo   provvedimento,   sara'  nominata  la  relativa
commissione   giudicatrice  ai  sensi  dell'art. 9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 6.


                           Prove di esame

    Le   prove   d'esame   tenderanno   a   verificare  le  capacita'
professionali  dei  candidati  in  relazione  allo  svolgimento delle
mansioni specifiche che i medesimi sono chiamati a svolgere.
    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte,  di cui una a
contenuto  teorico-pratico,  ed in una prova orale e verteranno sulle
materie  indicate  nel  programma  d'esame allegato al presente bando
(allegato B).
    Questa Universita' dara' notizia del luogo, del giorno e dell'ora
in  cui si terranno le prove scritte mediante comunicazione a tutti i
concorrenti  a  mezzo  posta, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
    La  convocazione  per  la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
posta  non  meno  di venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa.
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti di ammissione come sopra prescritti.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
    Durante le prove scritte i concorrenti potranno portare con se' e
consultare  soltanto  i  testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, ed i dizionari.
    Alle  prove  di  esame  vengono  assegnati i seguenti punti cosi'
ripartiti:
      prima prova scritta: fino ad un massimo di 25 punti;
      seconda prova scritta: fino ad un massimo di 25 punti;
      prova orale: fino ad un massimo di 25 punti.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati
dovranno  superare  ciascuna  prova  scritta  con  una  votazione non
inferiore a 17,5/25.
    La  commissione,  immediatamente  prima  dell'inizio  della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
    La  prova  orale  si intende superata con una votazione di almeno
17,5/25.
    La  votazione  complessiva  sara'  determinata  dalla somma della
media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella
prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  della  Calabria,  entro  il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti al giorno successivo
a  quello  in  cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
libera attestanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza a
parita' di valutazione.
    Le  procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data  di  effettuazione  delle  prove scritte. L'inosservanza di tale
termine  dovra'  essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice   con  motivata  relazione  da  inoltrare  al  direttore
amministrativo di questa Universita'. L'amministrazione si riserva di
rivalersi per eventuali danni causati da ritardi non giustificati.