Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  del  punteggio  complessivo riportato da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a parita' di punti, delle preferenze o precedenze
di  cui  all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994.
    A  parita'  di  merito  e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame  e  del  punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli con
l'osservanza  delle  norme contenute nel succitato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,   e'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa Universita'.
    Di  tale  affissione  sara'  dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti  del  procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di
attuazione  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, adottato da questo
ateneo   con   decreto   rettorale   4 giugno  1997,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica,
1o agosto 1997, n. 15.

                               Art. 8.


                       Assunzione in servizio

    L'amministrazione  interessata  invita i vincitori di concorso, a
mezzo  telegramma  o  raccomandata  a.r.  ad assumere servizio, sotto
riserva  di  accertamento  del  possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione.
    Il personale selezionato e' assunto dall'amministrazione mediante
sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro  da parte del
direttore  amministrativo  alle  condizioni previste dall'art. 16 del
C.C.N.L. del comparto universita'.
    Il  vincitore  che  non assume servizio senza giustificato motivo
entro  il  termine  stabilito  decade  dal  diritto  alla stipula del
contratto  di  lavoro.  Qualora  il  vincitore  assuma  servizio, per
giustificato  motivo,  posteriormente  al  termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
    Il  lavoratore  e' sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi;
al  termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole lo stesso
si   intende  superato.  Il  giudizio  sfavorevole  e'  proposto  dal
responsabile  della  struttura  presso  la quale il dipendente presta
servizio  e,  in  presenza di tale giudizio, il rapporto di lavoro si
risolve automaticamente senza obbligo di preavviso.

                               Art. 9.


Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I   vincitori,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione,   saranno   invitati,  a  mezzo  raccomandata  a.r.,  a
presentare entro trenta giorni dall'effettiva assunzione in servizio,
i  documenti  attestanti  il  possesso  dei  requisiti previsti dalla
normativa  vigente,  anche  nelle  forme dell'autocertificazione, ove
previsto dalla legge.