Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze o precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191). Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con l'osservanza delle norme contenute nel succitato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale di questa Universita'. Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato da questo ateneo con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1o agosto 1997, n. 15. Art. 8. Assunzione in servizio L'amministrazione interessata invita i vincitori di concorso, a mezzo telegramma o raccomandata a.r. ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. Il personale selezionato e' assunto dall'amministrazione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del direttore amministrativo alle condizioni previste dall'art. 16 del C.C.N.L. del comparto universita'. Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, posteriormente al termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio. Il lavoratore e' sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi; al termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole lo stesso si intende superato. Il giudizio sfavorevole e' proposto dal responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio e, in presenza di tale giudizio, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso. Art. 9. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a presentare entro trenta giorni dall'effettiva assunzione in servizio, i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ove previsto dalla legge.