Art. 7.

                          Titoli di merito

    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
ed allegati in carta semplice, in originale o copia autenticata, alla
domanda  stessa.  Per  i titoli indicati dall'art. 2, legge 4 gennaio
1968,  n. 15,  come  integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  20  ottobre  1998,  n,  403  (titoli di studio, di
specializzazione,  di  abilitazione, di formazione, di aggiornamento,
di  servizio...) e', inoltre, ammessa la dichiarazione sostitutiva di
certificazioni (vedi allegato C).
    I   titoli  possono  essere,  altresi',  presentati  a  mezzo  di
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai  sensi
dell'art. 4,  legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'art. 2
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
(pubblicazioni  ...).  Tale dichiarazione riguarda l'attestazione del
fatto che la copia prodotta di una pubblicazione, o qualsiasi tipo di
documentazione che possa costituire titolo, e' conforme all'originale
(vedi allegato D).
    Tale  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  in  presenza del
dipendente addetto alla ricezione ovvero corredata dalla fotocopia di
un documento di riconoscimento.
    Nelle  dichiarazioni sostitutive il candidato deve specificare in
modo   analitico   e  preciso  ogni  elemento  utile  ai  fini  della
valutazione del titolo dichiarato.
    Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati all'Universita'.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  originale  dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari
oppure da un traduttore ufficiale.
    Ai  sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
del  30  ottobre  1996,  n. 693,  la  valutazione  dei titoli, previa
individuazione  dei  criteri,  e'  effettuata dopo le prove scritte e
prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei relativi elaborati; ai
predetti  titoli  non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore  a  10/30.  Il  punteggio complessivo dei titoli di ciascun
candidato  ammesso  alla  prova sara' reso noto all'interessato prima
dell'effettuazione della prova orale.
    I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
      titoli professionali, max punti 5;
      titoli scientifici, max punti 3;
      titoli accademici, max punti 2.