Art. 5.

                          Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      10 punti per titoli;
      90 punti per le prove di esame di cui al successivo art. 6.
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
      30 punti per la prova scritta;
      30 punti per la prova pratica;
      30 punti per la prova orale.
    I  titoli  valutabili  e  i  punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
      a) titolo  di  studio  -  fino  a  un massimo di 2 punti: sara'
valutato   il   punteggio   riportato   nel   conseguimento   per  la
partecipazione al concorso;
      b) attivita' lavorativa - fino a un massimo di 6 punti: saranno
valutati  i  servizi  prestati  e  documentati, anche con rapporto di
lavoro   a   tempo   determinato,   alle   dipendenze   di  pubbliche
amministrazioni  e  quelli prestati alle dipendenze di privati datori
di  lavoro  in  relazione  alla  pertinenza  con l'attivita' prevista
dall'art. 2, punto 2);
      c) qualificazione  professionale  -  fino  ad  un  massimo di 2
punti:  se  pertinenti  l'attivita'  prevista  dall'art.  2, punto 2)
potranno essere valutati:
        diploma di qualificazione professionale;
        corsi   di  qualificazione  professionale  con  attestato  di
frequenza.
    Ai  fini  della  valutazione,  il  candidato dovra' presentare in
originale  o in copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/1968, i
documenti  attestanti  il  possesso dei titoli. In sostituzione della
documentazione,  il  candidato  potra'  produrre una dichiarazione da
rendere  secondo  lo schema di cui all'allegato 4 del presente bando,
tenendo  conto  che,  ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente
della   Repubblica   20   ottobre   1998,   n. 403,   possono  essere
autocertificati i seguenti titoli:
      titolo  di  studio  o  qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti;   titolo   di   specializzazione,   di   abilitazione,  di
formazione,  di  aggiornamento e di qualificazione tecnica; attivita'
lavorativa prestata e incarichi assunti.
    Quanto  sopra  va  dichiarato  analiticamente  con indicazione di
data,   luogo   di  conseguimento,  svolgimento  o  partecipazione  e
votazione  riportata;  per  gli  altri  titoli  indicare  gli anni di
riferimento,  la durata dei periodi lavorativi e il settore in cui si
e' svolta l'attivita'.
    Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione   in   lingua   italiana  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatto  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito il riferimento a documenti gia' eventualmente
presentati   all'Istituto   nazionale   di   geofisica   o  ad  altre
amministrazioni o a documenti allegati a domande di partecipazione ad
altri  concorsi,  anche  se  presso l'Istituto nazionale di geofisica
stesso.
    I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I   titoli  e  i  documenti  non  allegati  alla  domanda  o  non
idoneamente  documentati  non saranno presi in considerazione ai fini
dell'attribuzione del punteggio per i titoli.
    La documentazione presentata non potra' essere restituita.
    L'amministrazione  si riserva in qualsiasi momento la facolta' di
procedere  a  controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse
dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa determinazione dei criteri,
sara'  effettuata  dopo  le  prove,  scritta  e  pratica,  e prima di
procedere  alla  correzione  dei relativi elaborati nei confronti dei
soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.