Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di istruzione secondaria di primo grado e biennio di scuola media superiore e/o attestato di qualifica rilasciato da istituto professionale di Stato ovvero titolo equipollente nel settore informatico di durata almeno biennale. I titoli di studio, conseguiti all'estero, sempreche' equipollenti sul piano culturale al diploma richiesto dal bando, dovranno gia' essere stati riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della direttiva n. 89/48/CEE e dal decreto-legge n. 115/1992 di recepimento della stessa; 2) godimento dei diritti politici; 3) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; 4) idoneita' fisica all'impiego; ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, secondo le norme vigenti in materia; 5) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana, l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4 mediante le prove concorsuali previste. I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; la mancata dichiarazione, nella domanda di partecipazione, del possesso di uno dei requisiti di cui al presente articolo determinera' l'esclusione dal concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta dal presidente dell'istituto con propria delibera motivata. Non possono partecipare al concorso: coloro i quali siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.