Art. 5.

              Prove - Programma di esame - Valutazione

    Le prove di concorso consistono in:
      una prova scritta;
      una prova pratica;
      una prova orale.
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 90 punti cosi' ripartiti:
      30 punti per la prova scritta;
      30 punti la prova pratica;
      30 punti per la prova orale.
    I programmi delle prove sono riportati nell'allegato 2.
    Sara'  ammesso  a sostenere la prova orale il candidato che avra'
riportato  in  ciascuna  prova  scritta  e  pratica  un punteggio non
inferiore a punti 21 su 30.
    Al   candidato   ammesso   a  sostenere  la  prova  orale  verra'
comunicato,  prima  della  prova stessa, il punteggio riportato nelle
prove scritta e pratica.
    La  mancata  presentazione  del candidato alla prova scritta o il
ritiro nel corso delle prove stesse, sara' considerata come esplicita
manifestazione  della  volonta'  di  non  voler  proseguire nell'iter
concorsuale e determinera' l'esclusione dal concorso.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
riportato  una  votazione  di  almeno  21  punti  su 30. La votazione
complessiva  risultera'  dalla  somma  del  punteggio riportato nella
prova scritta, pratica e dalla votazione riportata nella prova orale.