Art. 5. Prove - Programma di esame - Valutazione Le prove di concorso consistono in: una prova scritta; una prova pratica; una prova orale. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 90 punti cosi' ripartiti: 30 punti per la prova scritta; 30 punti la prova pratica; 30 punti per la prova orale. I programmi delle prove sono riportati nell'allegato 2. Sara' ammesso a sostenere la prova orale il candidato che avra' riportato in ciascuna prova scritta e pratica un punteggio non inferiore a punti 21 su 30. Al candidato ammesso a sostenere la prova orale verra' comunicato, prima della prova stessa, il punteggio riportato nelle prove scritta e pratica. La mancata presentazione del candidato alla prova scritta o il ritiro nel corso delle prove stesse, sara' considerata come esplicita manifestazione della volonta' di non voler proseguire nell'iter concorsuale e determinera' l'esclusione dal concorso. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno 21 punti su 30. La votazione complessiva risultera' dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta, pratica e dalla votazione riportata nella prova orale.