Art. 4.

         Esclusione d'ufficio - Modalita' di partecipazione

    Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
      l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
      la  mancata  sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
      l'assenza del requisito di cui all'art. 2, lettera a).
    Coloro  che  hanno  presentato  la domanda di partecipazione alla
selezione  nei  termini  e  con  le modalita' di cui all'art. 3 e non
hanno  ricevuto  comunicazione  di  esclusione  dalla  selezione (per
motivi   di   ufficio   o   per  valutazione  dei  titoli  con  esito
insufficiente),  saranno convocati per il colloquio, mediante lettera
raccomandata ar., almeno venti giorni prima della data fissata per il
colloquio stesso.
    I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
    I  candidati  per  i  quali  non  sussistono motivi di esclusione
d'ufficio  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura selettiva. Il
direttore   dell'istituto   puo'   disporre   in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti.