Art. 6. Prove di esame Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico pratico ed in una prova orale. La prima prova scritta vertera' sui principi di diritto amministrativo, civile e costituzionale inerenti all'attivita' amministrativa svolta nell'Universita' degli studi di Torino. La seconda prova teorico pratica sara' volta a verificare la capacita' del candidato di proporre soluzioni circa l'istruzione di atti o documentazione inerente all'attivita' amministrativa. Le prove scritte potranno svolgersi su p.c. mediante l'utilizzo dei programmi word 97 e/o excel 97. La prova orale vertera' sulle materie delle prove scritte, su nozioni di contabilita' di stato e legislazione universitaria ed inoltre comprendera' l'accertamento della conoscenza di un lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese e francese. Qualora si rendesse necessario le prove potranno consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica o in appositi test bilanciati, da risolvere in un tempo predeterminato. Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, consistente in test a risposte multiple, da svolgersi in un tempo predeterminato, volta ad accertare il grado di cultura generale del candidato, nonche' l'attitudine e la professionalita' dello stesso in relazione alle caratteristiche richieste dal profilo professionale messo a concorso. Questa Universita' dara' notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame mediante comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo posta, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove e' dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo posta non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione al concorso di coloro che avranno sostenuto le prime due prove. L'amministrazione puo' rilevare in ogni momento la sussistenza di una causa di irricevibilita' della domanda dandone comunicazione scritta al candidato. L'amministrazione, inoltre, puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Durante le prove scritte i concorrenti potranno portare con se' e consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, ed i dizionari. Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver conseguito una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna delle precedenti prove. La commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La prova orale s'intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e dal voto conseguito nella prova orale.